lunedì 27 aprile 2015

Un Parlamento illegittimo modifica le regole del gioco. Responsabilità della Corte Costituzionale?

Come purtroppo sappiamo il Governo Renzi, senza il consenso delle opposizioni ed addirittura senza il consenso di una parte importante del proprio partito, prosegue nello stravolgimento delle regole del gioco della Repubblica Italiana con un’ampia riforma Costituzionale e l’approvazione di una nuova legge elettorale che ripresenta, sostanzialmente immutate, le criticità del porcellum dato che nega un voto eguale, personale, libero e diretto.
governo-renzi
In tutto questo paiono assolutamente evidenti le responsabilità della Corte Costituzionale. L’anno scorso uno dei temi più dibattuti è stato quello relativo alle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014 che ha dichiarato l’illegittimità della Legge elettorale che ha formato l’attuale Parlamento. Tuttavia è proprio tale sentenza a consentire quanto avviene oggi a causa di motivazioni illogiche, contraddittorie ed in gran parte esorbitanti dei limiti del potere conferito alla Corte stessa.
Con detta sentenza si era sostanzialmente scoperta l’acqua calda, ovvero che il cd. “porcellum” era ed è costituzionalmente illegittimo e ciò sia in riferimento al premio di maggioranza che alla mancata possibilità per l’elettore di esercitare la propria preferenza in ordine ad uno specifico candidato.
Sul punto la Corte Costituzionale nella parte motiva della pronunzia, dopo aver dichiarato l’incostituzionalità, si è purtroppo anche così espressa: “È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.
Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).
Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.
Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.
Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.)”.
Dunque di cosa stiamo dibattendo? La Corte chiaramente ha affermato che la composizione attuale dei due rami del Parlamento costituisce situazione giuridica esaurita e che dunque la legittimazione a legiferare delle Camere ad oggi permane.Tuttavia la situazione è ben diversa rispetto a quanto prospettato nella citata sentenza che risulta affetta da gravi errori sia sotto il profilo logico che giuridico. La Corte Costituzionale ha sbagliato clamorosamente mettendo in dubbio addirittura il suo ruolo di garanzia della democrazia. Per i giuristi è venuto il momento di smettere di voltarsi dall’altra parte e dire le cose come stanno, le conseguenze infatti sono troppo gravi.Ma andiamo con ordine.
In primo luogo occorre chiedersi quali siano i poteri della Corte Costituzionale e se conseguentemente la stessa avesse o meno la possibilità di pronunciarsi, con gli effetti propri del giudicato, su qualcosa di diverso dalla mera declaratoria di incostituzionalità della norma oggetto del suo esame o di quelle consequenziali ad essa. Effettivamente vi sono solidi argomenti giuridici per ritenere che la pronunzia in merito all’attuale legittimazione del Parlamento sia, oltre che palesemente errata, anche assolutamente incidentale e dunque non vincolante nel nostro ordinamento e ciò in quanto la determinazione degli effetti dell’incostituzionalità di una norma non rientra affatto nei poteri che la Costituzione conferisce ai sensi dell’art. 134 alla Corte stessa. In claris non fit interpretatio.
A fondamento della propria presa di posizione circa la piena legittimazione dell’attuale Parlamento la Corte Costituzionale richiama due norme di legge. Tuttavia proprio menzionando tali norme la Corte finisce per evidenziare compiutamente gli evidenti vizi del proprio ragionamento. Le norme richiamate infatti codificano gli effetti della declaratoria d’incostituzionalità sancendone la piena retroattività. Esaminiamo pertanto le due norme richiamate dalla Corte Costituzionale:
-L’art. 136 Cost., a piena conferma il ragionamento dello scrivente, dispone: “Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”. Dunque è la Costituzione a determinare quali siano gli effetti della declaratoria d’incostituzionalità e non la Corte CostituzionaleSecondo la Costituzione la norma dichiarata incostituzionale non viene abrogata ma perde efficacia nell’ordinamento. La perdita di efficacia è qualcosa di ben più profondo di una semplice abrogazione di norma in quanto presuppone la retroattività degli effetti della pronuncia della Corte. Di palmare evidenza che se un Parlamento illegittimo nella sua composizione continua tranquillamente a legiferare gli effetti della norma dichiarata incostituzionale permangono vivi più che mai nell’ordinamento, anzi in verità più il Parlamento legifera e più gli effetti della legge dichiarata incostituzionale si diffondono e si moltiplicano! Se poi il Parlamento da il via ad un ampia revisione Costituzionale, volta peraltro a cancellare la sovranità e l’indipendenza del paese, siamo davvero difronte ad un atto sostanzialmente eversivo che la Corte non ha saputo fermare sul nascere.
D’altro canto una situazione giuridica può dirsi logicamente esaurita unicamente laddove non continui a determinare nuovi effetti (conseguenze) nell’ordinamento. Ad ulteriore conferma dell’assoluta erroneità del ragionamento della Corte Costituzionale basta anche solo rammentare che la Costituzione prevede un meccanismo atto ad assicurare la continuità dello Stato laddove dispone, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti “finché non siano riunite le nuove Camere” (art. 61 Cost.). Pertanto non corrisponde al vero neppure l’ulteriore esternazione che si legge in sentenza ovvero che la perdita di poteri in capo al Parlamento avrebbe creato pregiudizio al corretto funzionamento delle istituzioni democratiche. Casomai il pregiudizio sussiste laddove si consente ad un Parlamento illegittimo di proseguire nella sua attività.
-l’art. 30 Legge n. 87/1953, ad ulteriore conferma delle tesi dello scrivente, recita: “La sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell’atto dichiarato costituzionalmente illegittimo. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”. Dunque anche la seconda delle norme richiamate dalla Corte Costituzionale a sostegno delle proprie tesi in realtà non limita affatto la retroattività degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità di una legge in riferimento ai soli rapporti giuridici tuttora pendenti. Ciò che afferma la Corte Costituzionale non ha riscontro normativo e soprattutto, come già detto, esula completamente dai poteri che la Costituzione le conferisce. L’apodittico assunto della Corte circa la non retroattività degli effetti della propria pronuncia dunque non può avere gli effetti propri del giudicato.
Peraltro, ed è appena il caso di sottolinearlo, ai sensi dell’art. 1 Cost. “La sovranità appartiene al popolo”. Non si riesce ad immaginare nulla che possa contravvenire maggiormente a tale fondamentale precetto (non a caso espresso nell’articolo uno) di un Parlamento che continui a legiferare nonostante la sua elezione sia avvenuta in violazione del rispetto della sovranità popolare. Come può la Corte Costituzionale definire tale stato di cose una situazione giuridica “esaurita”? Molto semplicemente non può.
Altrettanto infondato è ritenere che la nomina a parlamentare sia un fatto giuridico esaurito anche in riferimento all’art. 66 Cost. che infatti dispone: “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di illegittimità e di incompatibilità”. Ergo se la nomina di un Parlamentare diventa illegittima anche successivamente al voto può comunque essere travolta con buona pace dell’assurdità di ritenere fatto esaurito la nomina di un Parlamento. Le leggi precedenti alla sentenza della Corte sono sicuramente legittime, quelle successive invece, tra cui anche l’ampia riforma istituzionale, sono sic et simpliciter un fatto illecito al limite del reato di usurpazione del potere politico punito ex art. 287 c.p.
Ma a livello pratico tutto ciò cosa comporta? Comporta la morte dello Stato di diritto e l’apertura di una fase di assoluta incertezza degli equilibri istituzionali del paese. Infatti innegabilmente ancora oggi è possibile sostenere in giudizio che qualsivoglia legge emessa dal Parlamento successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 1/2014 sia costituzionalmente illegittima. Solo laddove tale questione arrivasse nuovamente sul tavolo della Corte Costituzionale sarebbe possibile per la stessa pronunziare sentenza avente efficacia di giudicato sul punto (augurandoci che questa volta la Corte faccia diritto anziché politica), circostanza che non si è verificata con la sentenza di cui si discute in cui oggetto del contendere era unicamente la legge elettorale. Pertanto ad oggi ogni nuova legge emanata dal Parlamento è potenzialmente passibile di essere dichiarata illegittima dalla stessa Corte Costituzionale che del tutto legittimamente potrebbe (anzi dovrebbe) mutare l’orientamento espresso in via unicamente incidentale nella sentenza di cui si dibatte e magari scusarsi con il popolo italiano per avere omesso di svolgere correttamente i suoi compiti istituzionali.
Costituzionalmente parlando vi è anche un altro organo istituzionale che ha il potere, anzi il dovere, di porre fine a questa situazione di potenziale cortocircuito dovuta dall’apertura di una fase di grave incertezza del diritto che potrebbe esplicitarsi anche tra molti anni con conseguenze catastrofiche: trattasi del Presidente della Repubblica, unico soggetto giuridico che può sciogliere le Camere. Ma prima l’indecorso Napolitano ed oggi Mattarella, in cui comunque nutro ancora qualche flebile speranza, hanno latitato.
-Sul medesimo argomento si invita anche alla lettura dei seguenti interessanti ed ampiamente condivisibili articolo di Antonio Riviezzo – Ricercatore in Diritto costituzionale – Università di Sassari – Clicca qui e di Luciano Barra Caracciolo, Presidente della V Sez. del Consiglio di Stato – Clicca qui.


Un abbraccio di luce e amore Gioia
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