sabato 16 novembre 2013

Usura bancaria: da quale data le banche ''non potevano non sapere''?

Usura bancaria: da quale data le banche ''non potevano non sapere''?
Tribunale Lecce, sezione Gip, ordinanza 13.11.2013 (Antonio Tanza)
L’ordinanza del GIP di Lecce lacera il velo di Maiadietro il quale il ceto bancario, con la connivenzadella Banca d’Italia, ha amato, per anni, nascondersi e cerca di farlo ancora. Ma vale la pena riportare la valutazione che la Corte di Cassazione con  sentenza n. 46669/2011 ha riservato alla S.p.A. delle banche ed il ruolo effettivamente svolto dalla Banca d’Italia nell’affare usura: “Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale[1] e dalla Corte territoriale[2], anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.”
La sentenza della S.C. ha anche affermato come gli organi di vertice degli istituti di credito (nella specie, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione), indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all'interno dell'istituto, sono i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito e, quindi, sussiste a loro carico una posizione di garanzia con l'obbligo di vigilanza e controllo dell'osservanza di tali disposizioni, segnatamente quelle in tema di superamento del tasso soglia usurario, con la conseguente possibilità di affermare, in caso di omissione di controllo, quantomeno la corresponsabilità per le erogazioni a tasso usurario, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".
Infatti, se ovviamente i compiti gestionali e operativi in materia di erogazione del credito non possono non essere attribuiti agli organi sottordinati centrali e alle diverse gestioni periferiche, gli organi apicali sono comunque tenuti a vigilare e impedire che venga superato il tasso soglia, con la conseguente responsabilità penale concorrente di tali organi apicali ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela.
L’ordinanza in commento ha poi individuato anche il periodo nel quale le banche, in quanto informate dalle circolari della Banca d’Italia, non potevano non sapere che le CMS dovevano essere comprese nel calcolo del tasso usurario: “L'inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG, ancor prima dell'intervento chiarificatore ad opera del legislatore, era stata raccomandata all'intero ceto bancario dalla stessa Banca d'Italia con Circolare del 2 dicembre 2005.”
A completamento del quadro si aggiunga che le banche, al tempo, si erano dotate di un programma di calcolo dell’usura erroneo (CMS, valute fittizie, tasso di mora, ecc. non erano compresi nel calcolo dell’usura) e, dunque, dal 2 dicembre 2005 al maggio 2011 (nuovi parametri per il calcolo dell’usura, ovviamente più favorevoli alle banche) non è raro il fenomeno dell’usura bancaria.
Per approfondimenti:
(Altalex, 13 novembre 2013. Articolo di Antonio Tanza)
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[1] Tribunale di Palmi, Sentenza n. 1732 del 27 novembre 2007 (in www.studiotanza.it).
[2]Corte d’Appello di Palmi, Sentenza n. 10971 del 2 luglio 2010.


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