E' in corso una incredibile campagna mediatica sui vaccini....con la intenzione di rendere obbligatori...quello per la pertosse ed il morbillo attualmente non obbligatori ma consigliati...e rendere non iscrivibili a scuola i bambini e ragazzi non vaccinati.
Un trattamento sanitario obbligatorio può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato
Sentenza Corte Costituzionale 307/1990
Questa sentenza della corte sancisce un principio importante in trattamenti sanitari obbligatori.
Infatti si recita
La vaccinazione antipoliomielitica per bambini entro il primo anno di vita, come regolata dalla norma denunciata, che ne fa obbligo ai genitori, ai tutori o agli affidatari, comminando agli obbligati l'ammenda per il caso di inosservanza, costituisce uno di quei trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento l'art. 32 della Costituzione.
Tale precetto nel primo comma definisce la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale.
Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di
colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento
colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento
sanitario, e pertanto tollerabili.
Ora si desume che un trattamento sanitario obbligatorio non è anticostituzionale quando è finalizzato alla tutela della salute pubblica....ma non può incidere negativamente sulla salute di chi ne è assoggettato.
Oramai centinaia sono i casi di danni vaccinali, per cui i vaccini non sono sicuri e milgiaia di genitori affermano che dalle vaccinazioni si è avuta laperdita di competenze che i loro figli gradualmente hanno perso ( linguistiche, cognitive e relazionali ) che in moltissimi casi ha dato origine a autismo.
Ciò configura l'autismo regressivo.
Nel caso dei vaccini, con la proposta di legge Crimì, si rende obbligatorio il vaccino antimorbillo, e quindi il trivalente MMR ( morbillo, parotite e rosolia ).
Per quanto riguarda il vaccino trivalente in USA vi è lo scandalo del CDC agenzia federale di controllo della malattie riguardo ad una pubblicazione su Pediatrics del 2004 secondo la quale non vi era correlazione fra autismo ed MMR.
Dopo 10 anni nel 2014 un coautore e scienziato di detta agenzia dice che è tutto falso
Il 27 luglio 2015 il deputato Bill Posey mette agli atti del Congresso USA i dati mancanti forniti da William Thompson uno dei coautori che si è pentito e che dimostrerebbero una netta correlazione fra MMR ed autismo.
Per i dettagli si vada qui
Per quanto riguarda l'esavalente, il documento confidenziale della GlaxoSmithKline (GSK) sul vaccino Infranrix Hexa Sk”, è basato su 1.742 referti medici internazionali, provenienti da 41 Paesi, in prevalenza Italia, Germania e Francia, inviati “spontaneamente” nel corso del biennio 2009-2011. Secondo l’indagine, a partire dal 2000, anno di lancio del vaccino esavalente approvato in 92 Paesi, sono state distribuite complessivamente più di 70 milioni di dosi e sono tra 6 e 24 milioni – un numero variabile in base al dosaggio raccomandato – i bambini vaccinati. Il documento presenta, in forma di tabelle, le “reazioni avverse al vaccino” elencate nelle varie relazioni mediche redatte dopo la vaccinazione: 3825 casi differenti di complicazioni mediche, relative a diversi apparati del corpo, come il sistema cardiovascolare, nervoso, respiratorio, o immunitario. Di questi 559 sono considerati più gravi, ma solo 56 sono elencati nel documento ufficiale. Nelle tabelle si fa riferimento anche all’autismo, inserito tra i cosiddetti “disordini mentali”.
Qui si può scaricare il documento integrale
Qui si può scaricare il documento integrale
Per cui dati alla mano le vaccinazioni hanno in se un pericolo di eventi avversi anche importanti. Quindi secondo tale sentenza dato che è impossibile sapere se un vaccino possa o meno causare danni ad un neonato o bambino NON E' POSSIBILE IMPORLO PER LEGGE.
INFATTI TALE SENTENZA CITA " Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento
sanitario, e pertanto tollerabili."
RISULTEREBBE ESSERE ANTICOSTITUZIONALE QUALSIASI PROPOSTA DI LEGGE CHE RENDA OBBLIGATORI I VACCINI PER LEGGE DATO CHE SCIENTIFICAMENTE DIMOSTRATO CHE NON SONO SICURI. INFATTI CHI PUO' PREVEDERE CHE TALE ATTO MEDICO NON POSSA INCIDERE ANCHE PESANTEMENTE SULLO STATO DI DI SALUTE DI CHI SUBISCE PER OBBLIGO TALE MISURA MEDICA?
PER CUI LE VARIE PROPOSTE PER RENDERE NON ISCRIVIBILI A SCUOLA BAMBINI NON VACCINATI E' ASSOLUTAMENTE FUORILEGGE.
IN ALLEGATO LA SENTENZA 307-1990
Pubblicato in Leggi, regolamenti in Italia e nel mondo
Devi Registrarti and e fare Login per scaricare gli allegati
Salvatore Morelli
web designer, web master, multimedia editor, graphic designer, digital video master, streaming producer, progettista ed amministratore piattaforme FAD, elearning content editor, audio content editor, Digital Video Streaming-Editor ed infine logopedista
Nessun commento:
Posta un commento