Art. 580 istigazione al suicidio. I suicidi di Stato che abbiamo conteggiato come IO sono sono un vero e proprio bollettino di guerra!!!
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Si chiama “procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento”, meglio nota come legge cd salva suicidi, ed è il provvedimento n.3 del 2012 che ha permesso ad una cittadina di Busto Arsizio di ridiscutere il suo debito con Equitalia riducendolo a 11 mila euro dagli 86 previsti inizialmente. Una opportunità interessante, ma poco conosciuta come spiega Emilio Graziuso, legale della Confconsumatori.
“Utilizzando la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sia per il consumatore che per il piccolo imprenditore, per effetto di un provvedimento giudiziale, scatterà il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore sino al momento dell’omologazione dell’accordo e del piano del consumatore. La finalità del procedimento regolato dalla legge 3/2012 è quello di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, attraverso un accordo con i creditori nell’ambito di una procedura di composizione della crisi. Come coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore, stiamo cercando, in tutti i modi, di far conoscere al cittadino questo importante strumento che l’ordinamento mette a disposizione – ovviamente qualora ne ricorrano i presupposti – per la soluzione di una crisi economica delle famiglie che in molti casi sembra essere senza via d’uscita”.
La legge del 2012, spiega il legale, si rivolge essenzialmente ai consumatori ed ai piccoli imprenditori che non siano più in grado di far fronte ai debiti contratti.
I consumatori in difficoltà economica, quindi, anche temporanea, grazie alla procedura prevista nella detta normativa, possono riprendere le proprie attività sospendendo le obbligazioni pregresse (mutui, esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari e presso terzi, cautelari), anche in una prospettiva di ripresa della domanda interna dei consumi.
Il consumatore diventa il beneficiario di una procedura di composizione della crisi caratterizzata dall’assenza del consenso di una maggioranza, anche semplice, dei crediti e dei creditori.
Tutto è, invece, subordinato ad un giudizio di fattibilità del piano di ristrutturazione del debito ed a una valutazione di meritevolezza che andranno effettuate soltanto dall’Autorità Giudiziaria.
Per il piccolo imprenditore non fallibile, invece, sarà necessario l’accordo con almeno il 60% dei creditori.
I creditori che non aderiscono all’accordo saranno comunque vincolati all’accordo e saranno pagati anche loro in percentuale, a patto del raggiungimento della maggioranza qualificata.
In buona sostanza attraverso la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, qualora ammessa dal Tribunale, il consumatore ed il piccolo imprenditore potranno pagare una percentuale dei propri debiti e non l’intera esposizione debitoria.
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