Riscossione e ricorsi contro cartelle esattoriali: la “blocca Equitalia” in vigore da ieri
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Sono operative da ieri le nuove regole che prevedono, tra l’altro, la sospensione dell’attività di riscossione di Equitalia durante l’intero procedimento di mediazione tributaria; se manca l’avviso bonario sanzioni ridotte già dal reclamo.
Per tutti gli atti fiscali notificati a partire da ieri, 3 marzo 2014 [1], si applicano le nuove regole introdotte con l’ultima legge di Stabilità [2] (leggi l’articolo: “Riscossione di Equitalia sospesa in caso di mediazione”).
Ecco, in estrema sintesi, cosa cambia con le nuove norme.
1. Sospesa l’esecuzione forzata di Equitalia durante il reclamo
Durante la fase di “reclamo e mediazione tributaria” – attività che il contribuente è obbligato a svolgere preventivamente se intende fare ricorso contro determinati atti del fisco (per approfondimento leggi: “Reclamo e proposta di mediazione: come risolvere contestazioni con il fisco”) – Equitalia non potrà più procedere a riscossione ed esecuzione forzata. In pratica, ogni azione di esecuzione rimanesospesa in attesa che si concluda la fase di mediazione. Ecco perché la norma è stata anche battezzata “blocca Equitalia”. In questo modo si evita che il contribuente possa essere oggetto di espropriazioni o ipoteche in una fase durante la quale non avrebbe la possibilità di chiedere sospensive al giudice.
Equitalia potrà tornare in possesso dei suoi poteri di riscossione fino alla costituzione in giudizio (cioè con il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria); ciò perché, in tale fase, spetterà al giudice decidere se accordare o meno, al contribuente, la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato.
Insomma, fare ricorso non sarà più così rischioso come lo era in passato perché durante quella fase di (necessaria) incertezza dovuta all’attesa della mediazione, Equitalia non potrà più agire nei confronti del contribuente. Lo potrà fare una volta terminata detta attività, ossia con il deposito del ricorso presso la Commissione. Ma per quel momento, il ricorrente potrà chiedere un provvedimento di sospensiva al giudice.
2. La mancata mediazione non rende inammissibile il ricorso
Qualora il contribuente si opponga alla cartella esattoriale, ma dimentichi – laddove obbligatorio – di presentare prima il tentativo di mediazione, il ricorso non è più (come in precedenza) inammissibile (il che, un tempo, comportava il rigetto del ricorso stesso), bensì è semplicemente dichiarato improcedibile; in pratica, la differenza è che ora nulla è perduto e il contribuente potrà fare “un passo indietro” e presentare la richiesta di mediazione tributaria.
Il cambio di prospettiva è notevole perché si risolve in un indiscutibile vantaggio per il ricorrente: infatti, eventuali errori in tal senso non comporteranno più, come in precedenza, la perdita del diritto di difesa da parte del contribuente.
3. I termini si sospendono durante le ferie
Dal primo agosto al 15 settembre tutti i termini per le mediazioni si sospendono, così come nella gran parte delle cause presso il tribunale ordinario.
4. Eliminazione di interessi e sanzioni
La norma prevede, infine, l’eliminazione di interessi e sanzioni sui contributi previdenziali e assistenziali calcolati sull’imponibile “mediato”.
In precedenza gli enti previdenziali emettevano appositi avvisi di addebito per queste somme.
[1] Rileva il momento in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, nel caso di un atto notificato a mezzo posta prima di questa data, ma ricevuto dal contribuente successivamente, si applicano già le nuove norme
[2] Legge 147/2014.
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