- 3 I Principi fondamentali della Costituzione Italiana
- 3.1 Principio personalista
- 3.2 Principio di laicità
- 3.3 Principio pluralista
- 3.4 Principio lavorista
- 3.5 Principio democratico
- 3.6 Principio di uguaglianza
- 3.7 Principio solidarista
- 3.8 Principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica
- 3.9 Principio autonomista
- 3.10 Principio internazionalista
- 3.11 Principio pacifista
- 4 Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini
- 5 Parte seconda: Ordinamento della Repubblica
- 6 Revisioni e Legislazione costituzionale
- 7 Note
- 8 Bibliografia
- 9 Voci correlate
- 10 Altri progetti
- 11 Collegamenti esterni
Storia [modifica]
Origini e nascita [modifica]
Lo Stato italiano nasce, da un punto di vista istituzionale, con la legge 17 marzo1861, n. 4671 che attribuisce a Vittorio Emanuele II, «re di Sardegna», e ai suoi successori, il titolo di «re d'Italia». È la nascita giuridica di uno Stato italiano (anche se altri stati avevano già portato tale nome nel passato, dal regno longobardo per finire al regno napoleonico).
La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia è normalmente sostenuta in base all'estensione dell'applicazione della sua legge fondamentale, lo Statuto albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848, a tutti i territori del regno d'Italia progressivamente annessi al regno sabaudo nel corso delle guerre d'indipendenza. La conservazione dell'ordinale dinastico da parte di Vittorio Emanuele, e l'estensione dello Statuto albertino ai territori annessi hanno portato gli storici a parlare di "piemontizzazione" dello Stato italiano ad opera dei Savoia. Lo statuto albertino rimase in vigore, quindi, quasi 100 anni, dal 4 marzo 1848 al 1 gennaio 1948, quando entrò in vigore la costituzione repubblicana.
Lo Statuto albertino fu simile alle altre costituzioni rivoluzionarie vigenti nel 1848e rese l'Italia una monarchia costituzionale, con concessioni di poteri al popolo su base rappresentativa. Era una tipica costituzione ottriata (dal franceseoctroyée), ossia concessa dal sovrano e da un punto di vista giuridico, si caratterizzava per la sua natura flessibile, ossia derogabile ed integrabile in forza di atto legislativo ordinario. Poco tempo dopo la sua entrata in vigore, proprio a causa della sua flessibilità, fu possibile portare l'Italia da una forma di monarchia costituzionale pura a quella di monarchia parlamentare, sul modo di operare tradizionale delle istituzioni inglesi (benché il potere esecutivo fosse detenuto completamente dal re, sempre più spesso il Consiglio dei ministri rifiutò di restare in carica quando non gradito alla camera elettiva).
Il primo Parlamento dello Stato unitario, in principio del 1861, si compose con un suffragio elettorale ristretto al 3% della popolazione; nel 1882 il diritto di voto fu portato al 7% della popolazione, con riforme nel 1912 e 1918 il diritto fu esteso fino a una forma di suffragio universale maschile.[3] Benché l'articolo 1 proclamasse il cattolicesimo religione di stato, le relazioni fra la Santa Sede e lo Stato furono praticamente interrotte tra il 1870 e il 1929, per via della Questione romana.
Anche a causa della mancanza di rigidità dello Statuto, col giungere del fascismo lo Stato fu deviato verso un regime autoritario dove le forme di libertà pubblica fin qui garantite vennero stravolte: le opposizioni vennero bloccate o eliminate, la Camera dei deputati fu abolita e sostituita dalla «Camera dei fasci e delle corporazioni», il diritto di voto fu cancellato; diritti, come quello di riunione e di libertà di stampa, furono piegati in garanzia dello Stato fascista, mentre il partito unico fascista non funzionò come strumento di partecipazione, ma come strumento di intruppamento della società civile e di mobilitazione politica pilotata dall'alto. Tuttavia lo Statuto albertino, nonostante le modifiche, non fu formalmente abolito.
I rapporti con la Chiesa cattolica vennero invece sanati e rinsaldati tramite i Patti Lateranensi del 1929, che ristabilirono ampie relazioni politico-diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato italiano. Il 25 luglio 1943, verso la fine della seconda guerra mondiale, Benito Mussolini perse il potere, il re Vittorio Emanuele III nominò il maresciallo Pietro Badoglio per presiedere un governo che ripristinò in parte le libertà dello statuto; iniziò così il cosiddetto «regime transitorio», di cinque anni, che terminò con l'entrata in vigore della nuova Costituzione e le successive elezioni politiche dell'aprile 1948, le prime della storia repubblicana. Ricomparvero quindi i partiti antifascisti costretti alla clandestinità, riuniti nel Comitato di liberazione nazionale, decisi a modificare radicalmente le istituzioni per fondare uno Stato democratico.
Con il progredire e il delinearsi della situazione, con i partiti antifascisti che iniziavano ad entrare nel governo, non fu possibile al re di riproporre uno Statuto albertino eventualmente modificato e la stessa monarchia, giudicata compromessa con il precedente regime, era messa in discussione. La divergenza, in clima ancora bellico, trovò una soluzione temporanea, una «tregua istituzionale», in cui si stabiliva: la necessità di trasferire i poteri del re al figlio (ci fu un proclama del re il 12 aprile 1944), il quale doveva assumere la carica provvisoria di luogotenente del regno, mettendo da parte temporaneamente la questione istituzionale; quindi la convocazione di un'Assemblea Costituente incaricata di scrivere una nuova carta costituzionale, eletta a suffragio universale (giugno 1944).[4] Fu poi esteso il diritto di voto alle donne (febbraio 1945)[5] e, ormai raggiunto il silenzio delle armi, fu indetto il referendum per la scelta fra repubblica e monarchia (marzo 1946).[6]
Formazione dell'Assemblea Costituente [modifica]
Per approfondire, vedi Assemblea Costituente della Repubblica Italiana. |
Dopo sei anni dall'inizio della seconda guerra mondiale e venti anni dall'inizio della dittatura, il 2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendumistituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente, con la partecipazione dell'89% degli aventi diritto.[7] Il 54% dei voti (più di 12 milioni) fu per lo stato repubblicano, superando di 2 milioni i voti a favore dei monarchici (che contestarono l'esito[8]).
L'Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 31 collegi elettorali.
Ora i partiti del Comitato di liberazione nazionale cessarono di considerarsi uguali, e si poté constatare la loro rappresentatività. Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9% e 104 seggi. La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica Nazionale), protagonista della politica italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con quindi il 6,8% dei consensi; il Partito repubblicano, anch'esso d'ispirazione liberale ma con un approccio differente nei temi sociali, 23 seggi, pari al 4,4%. Mentre il Partito d'Azione, nonostante un ruolo di primo piano nella Resistenza, ebbe solo l'1,5% corrispondente a 7 seggi. Fuori dal coro, in opposizione alla politica del CLN, raccogliente voti dei fautori rimasti del precedente regime, c'è la formazione dell'Uomo qualunque, che prese il 5,3%, con 30 seggi assegnati.
Giorgio La Pira[9] sintetizzò le due concezioni costituzionali e politiche alternative dalle quali si intendeva differenziare la nascente Carta, distinguendone una "atomista, individualista, di tipo occidentale, rousseauiana" ed una "statalista, di tipo hegeliano". Secondo i costituenti, riferì La Pira, si pensò di differenziarla nel principio che per il pieno sviluppo della persona umana, a cui la nostra costituzione doveva tendere, era necessario non soltanto affermare i diritti individuali, non soltanto affermare i diritti sociali, ma affermare anche l'esistenza dei diritti delle comunità intermedie che vanno dalla famiglia sino alla comunità internazionale.
I lavori dovevano terminare il 25 febbraio 1947 ma la Costituente non verrà sciolta che il 31 gennaio 1948, dopo aver adottato la Costituzione il 22 dicembre con 458 voti contro 62. La Costituzione entra in vigore il 1º gennaio1948.
Caratteristiche [modifica]
Composizione e struttura [modifica]
La Costituzione è composta da 139 articoli e relativi commi (5 articoli sono stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130), suddivisi in quattro sezioni:
- Principi fondamentali (articoli 1-12);
- Parte prima: "Diritti e Doveri dei cittadini" (articoli 13-54);
- Parte seconda: "Ordinamento della Repubblica" (articoli 55-139);
- Disposizioni transitorie e finali (articoli I-XVIII).
Caratteristiche tecniche [modifica]
La Costituzione è la fonte principale del diritto, cioè quella dalla quale gerarchicamente dipendono tutte le altre. La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica.
- La normazione è contenuta in un testo legislativo scritto. La scelta è comune all'esperienza di civil law ed a quella di common law, con la grande eccezione della Gran Bretagna, paese nel quale la Costituzione è in forma orale (tranne alcuni documenti come laMagna Charta).
- Si dice che la Costituzione italiana è rigida. Con ciò si indica che:
- le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione, che è fonte di gerarchia del diritto, vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
- è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma/revisione dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza, ma la maggioranza qualificata dei componenti di ciascuna camera, e prevedendo per la revisione due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi l'una dall'altra).
- La Costituzione è lunga: contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto. In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale presenta per larga parte carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il legislatore o in sede di giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge.
- Votata perché rappresenta un patto tra i componenti del popolo italiano.
- Compromissoria perché frutto di una particolare collaborazione tra tutte le forze politiche uscenti dal secondo conflitto mondiale.
- Democratica perché è dato particolare rilievo alla sovranità popolare, ai sindacati e ai partiti politici.
- Programmatica perché rappresenta un programma (attribuisce alle forze politiche il compito di rendere effettivi gli obiettivi fissati dai costituenti, e ciò attraverso provvedimenti legislativi non contrastanti con le disposizioni costituzionali).
Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione nella legge ordinaria (o, talvolta, nell'orientamento giurisprudenziale come è avvenuto per l'attuazione dell'articolo 36 relativamente al principio del trattamento economico minimo previsto per i lavoratori dipendenti), è detto attuazione della Costituzione. Tale processo non è da considerarsi ancora concluso. Il legislatore costituzionale, inoltre, ha ritenuto di ritornare nella Costituzione repubblicana su alcune materie, per integrarle e ampliarle, adottando provvedimenti di legge costituzionale, tipici di tutte le costituzioni lunghe. Tali emendamenti sono integrazioni alla costituzione, approvate con lo stesso procedimento della revisione costituzionale, e costituiscono modificazioni più o meno profonde. Per quanto concerne l'attuazione e l'integrazione delle norme costituzionali, si ricorda ad esempio che la Corte costituzionale non venne attivata che nel 1955 (le elezioni dei giudici tramite una legge non avvenne che nel 1953), che il Consiglio superiore della magistratura venne attivato nel 1958 e che le Regioni ordinarie vennero istituite nel 1970 (sebbene quattro regioni speciali vennero istituite nel 1948 e il Friuli-Venezia Giulia nel 1963); il referendum abrogativo, infine, venne istituito con la legge 352 del 15 maggio 1970.
Direttrici fondamentali [modifica]
Nelle linee guida della Carta è ben visibile la tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra gli autori. La Costituzione mette l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare, sebbene già nell'Ordine del giorno Perassi[10] (con cui appunto si optò per una forma di governo parlamentare) venne prevista la necessità di inserire meccanismi idonei a tutelare le esigenze di stabilità governativa evitando ogni degenerazione del parlamentarismo. Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu possibile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, confermare la validità dei Patti Lateranensi e permettere di accordare un'autonomia regionale tanto più marcata nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche (aree in cui la sovranità italiana era stata messa in forte discussione durante l'ultima parte della guerra, e in parte lo era ancora durante i lavori costituenti).
I Principi fondamentali della Costituzione Italiana [modifica]
I primi dodici articoli della costituzione pongono i cosiddetti "Principi fondamentali" (detti anche Principi supremi). E' possibile comunque individuare, in via ermeneutica, come evidenziato in pacifica giurisprudenza costituzionale, ulteriori principi fondamentali nella parte II della Costituzione, come, ad esempio, il principio di indipendenza della magistratura. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale (non necessariamente coincidenti con i primi dodici articoli) non possono essere oggetto di modifica attraverso il procedimento di revisione costituzionale previsto dai successivi articoli 138 e 139.
Principio personalista [modifica]
La Costituzione coglie la tradizione liberale e giusnaturalista nel testo dell'articolo 2: esso infatti sancisce che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tali diritti sono considerati diritti naturali, non creati giuridicamente dallo Stato, ma ad esso preesistenti. Tale interpretazione è riferita alla parola "riconoscere" che implica la preesistenza di un qualcosa.
Principio di laicità [modifica]
Il principio di laicità è stato enucleato dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 203 del 1989; in base ad esso l'ordinamento italiano attribuisce valore e tutela alla religiosità umana come comportamento apprezzato nella sua generalità ed astrattezza, senza alcuna preferenza per qualsivoglia fede religiosa. Scaturisce dal "principio personalista", di cui all'articolo 2 e dal "principio di uguaglianza" (articolo 3). L'articolo 19, enunciando il diritto di tutti a professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, specifica il riconoscimento della libertà religiosa come diritto inviolabile dell'uomo. Per la mediazione politica dell'Assemblea costituente, per la forte pressione della Chiesa cattolica attraverso i deputati democristiani, si stabilì, all'articolo 7, che Stato italiano e Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, sovrani e indipendenti; all'articolo 8 che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere e che a quelle diverse dalla cattolica veniva riconosciuto lo stesso regime di rapporti con lo Stato, per tutelare le loro specifiche esigenze, mediante accodi (le cd. "intese").
Ma anche le formazioni sociali a carattere religioso che non hanno il radicamento sociale vasto e la complessità organizzativa che fa attribuire la qualifica di "confessione religiosa", godono dell'analoga specifica tutela precisata nell'articolo 20. Questo articolo pone limiti e divieti all'autorità civile, volti ad impedire discriminazioni ed a garantire piena libertà a ogni forma organizzata della fede ("istituzioni o associazioni, a carattere ecclesiastico o con fine di religione o di culto. La legislazione repubblicana e l'elaborazione della dottrina del diritto ecclesiastico italiano, stentano ad adeguare i metodi al nuovo contesto democratico; così risulta ancora dominante la concezione che i diritti degli individui singoli e delle organizzazioni religiose di qualsiasi tipo e natura, invece di godere di una tutela diretta dalla legge, possono trovare tutela solo attraverso l'intermediazione di quei soggetti dominanti che vengono chiamati "confessioni religiose" contemplati nell'articolo 8 e selezionati politicamente dai Governi, perpetuando così il modello del regime dittatoriale dei "diritti riflessi", per cui solo l'appartenenza agli enti riconosciuti dal fascismo consentiva il godimento dei diritti, attribuiti agli enti e "riflessi" sulle persone che a questi obbedissero.[11]
Principio pluralista [modifica]
È tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (articolo 2), degli enti politici territoriali (articolo 5), delle minoranze linguistiche (articolo 6), delle confessioni religiose (articolo 8), delle associazioni (articolo 18), di idee ed espressioni (articolo 21), della cultura (articolo 33, comma 1), delle scuole (articolo 33, comma 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (articolo 33, comma 6), dei sindacati (articolo 39) e deipartiti politici (articolo 49). È riconosciuta altresì anche la libertà delle stesse organizzazioni intermedie, e non solo degli individui che le compongono, in quanto le formazioni sociali meritano un ambito di tutela loro proprio. In ipotesi di contrasto fra il singolo e la formazione sociale cui egli è membro, lo Stato non dovrebbe intervenire. Il singolo, tuttavia, deve essere lasciato libero di uscirne.
I diritti inviolabili sono riconosciuti all'individuo sia considerato singolarmente sia nelle formazioni sociali adeguate allo sviluppo della personalità e finalizzate alla tutela degli interessi diffusi (interessi comuni ai diversi gruppi che si sviluppano in forma associata). Questi gruppi possono assumere diversi aspetti e tipologie, ugualmente rilevanti e degni di tutela per l'ordinamento: associazioni politiche, sociali, religiose, culturali, familiari.
Principio lavorista [modifica]
Ci sono riferimenti già agli articolo 1, comma 1 ed all'articolo 4, comma 2. Il lavoro non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l'uomo. Non è solo un diritto, bensì anche un dovere che eleva il singolo. Non serve ad identificare una classe. Nello stato liberale la proprietà aveva più importanza, il lavoro ne aveva meno. I disoccupati, senza colpa, non devono comunque essere discriminati.
Principio democratico [modifica]
Già gli altri tre principi sono tipici degli stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza ma con tutela delle minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; ma soprattutto il principio di sovranità popolare (articolo 1, comma 2).
Principio di uguaglianza [modifica]
Come è affermato con chiarezza nell'articolo 3, tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (uguaglianza formale, comma 1). È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza e quindi gli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale (uguaglianza sostanziale, comma 2). Nello stesso primo comma dedicato all'eguaglianza dinanzi alla legge, la Costituzione repubblicana richiama la "pari dignità sociale", andando dunque oltre la mera formulazione dell'eguaglianza liberale. Riguardo al principio di uguaglianza in materia religiosa, l'articolo 8 dichiara che tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti alla legge.
Principio solidarista [modifica]
Vuol dire che lo Stato ha il compito di aiutare le associazioni e le famiglie, attraverso la solidarietà politica, economica e sociale (art. 3 II comma, art.2). Esso infatti deve rimuovere ogni ostacolo che impedisce la formazione della propria personalità.
Principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica [modifica]
L'articolo 5 vieta ogni forma di secessione o di cessione territoriale ed è garantito dal sacro dovere di difendere la patria (sancito dall’articolo 52).
Principio autonomista [modifica]
Sempre l'articolo 5 che assicura alle collettività territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) una forte autonomia dallo Stato (con conseguente attribuzione di poteri normativi e amministrativi propri), grazie alla quale i cittadini sono in grado di partecipare più da vicino e con maggiore incisività alla vita politica del Paese. Da una prima lettura di questi principi traspare la volontà del Costituente, che aveva vissuto la tragica esperienza dell’oppressione nazi-fascista e della guerra di liberazione, di prendere le distanze non solo dal regime fascista, ma anche dal precedente modello di Stato liberale, le cui contraddizioni e incertezze avevano consentito l’instaurazione della dittatura. Il tipo d'organizzazione statale tracciato dal Costituente è quello dello Stato sociale di diritto che, per garantire eguali libertà e dignità a tutti i cittadini, si fa carico di intervenire attivamente in prima persona nella società e nell’economia. Il principio è rafforzato dall'articolo 57 che prevede l'elezione del Senato su base regionale.
Principio internazionalista [modifica]
Come viene sancito dall'articolo 10, l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; ciò comporta un "rinvio mobile" ovvero un adattamento automatico di tali norme nel nostro ordinamento. Inoltre l'articolo 11 consente, in condizioni di parità con gli altri stati, limitazioni alla sovranità nazionale, necessarie per assicurare una pacifica coesistenza tra le Nazioni.
Principio pacifista [modifica]
Come viene sancito all'articolo 11, "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (ovvero consente l'uso di forze militari per la difesa del territorio in caso di attacco militare da parte di altri paesi, ma non con intenti espansionisti) e accetta una limitazione alla propria sovranità (ad esempio accetta di ospitare sul proprio territorio forze armate straniere) nell'intento di promuovere gli organismi internazionali per assicurare il mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni".
Si intende comunemente che questa seconda parte consenta all'Italia di partecipare ad una guerra in difesa di altre nazioni con le quali siano state instaurate alleanze (ad esempio in caso di attacco armato ad un paese membro della NATO).
Appare invece di controversa interpretazione il fatto se sia rispettoso di questo principio costituzionale il partecipare ad azioni definite come "missioni di pace" e similari, o guerre che non rispondono ad azioni di offesa esplicita (vedasi il caso della guerra d'Iraq del 2003e della Guerra In Libia del 2011).
Si dovrebbe ricordare che oltre all'articolo 11, la cui interpretazione è piuttosto ampia, ve ne sono altri sei che prendono in considerazione la guerra come una concreta possibilità. L'art 27, prevedeva la pena di morte in base al codice penale militare di guerra(ora ergastolo). L'art 60, proroga la vigenza di ciascuna camera, in caso di guerra. L'art 78, in cui le camere decretano lo stato di guerra. L'art 87, in cui è il Presidente della Repubblica a dichiarare lo stato di guerra. L'art 103, sulla giurisdizione dei tribunali militariin tempo di guerra. L'art 111, in cui non veniva ammesso ricorso per cassazione su sentenze emesse dai tribunali militari di guerra. (ora il ricorso è ammissibile).
Parte prima: Diritti e Doveri dei cittadini [modifica]
La parte prima è composta da 42 articoli, e si occupa dei "Diritti e dei Doveri dei cittadini".
Rapporti civili [modifica]
dall'articolo 13 al 28
Le libertà individuali: gli articoli dal 13 al 16 affermano che la libertà è un valore sacro e quindi inviolabile (articolo 13), che ildomicilio è inviolabile (articolo 14), che la corrispondenza è libera e segreta (articolo 15), che ogni cittadino può soggiornare e circolare liberamente nel Paese (articolo 16).
Le libertà collettive: gli articoli dal 17 al 21 affermano che i cittadini italiani hanno il diritto di riunirsi in luoghi pubblici (con obbligo di preavviso all'autorità di pubblica sicurezza), privati e aperti al pubblico (liberamente) (articolo 17), e di associarsi liberamente, che le associazioni che hanno uno scopo comune non devono andare contro il principio democratico e del codice penale (articolo 18), che ogni persona ha il diritto di professare liberamente il proprio credo (articolo 19), che ogni individuo è libero di professare il proprio pensiero, con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di comunicazione (articolo 21).
Il diritto penale: gli articoli dal 22 al 28 affermano i principi e i limiti dell'uso legittimo della forza (articolo 23), il diritto attivo e passivo alla difesa in tribunale (articolo 24) (vedi anche Patrocinio a spese dello stato),[12] il principio di legalità della pena (articolo 25), le limitazioni all'estradizione dei cittadini (articolo 26), il principio di personalità nella responsabilità penale (articolo 27, comma 1), il principio della presunzione di non colpevolezza (articolo 27, comma 2) ed il principio di umanità e rieducatività della pena (articolo 27, comma 3); infine la previsione della responsabilità individuale del dipendente e funzionari pubblici e organicamente estesa all'intero apparato, per violazione di leggi da parte di atto della pubblica amministrazione, a tutela della funzione sociale e dei consociati dagli illeciti, in materia civile(articolo 28, comma 2), nonché, amministrativa e penale (articolo 28, comma 1).[13]
Rapporti etico-sociali [modifica]
dall'articolo 29 al 34
La famiglia: gli articoli dal 29 al 31 affermano che la Repubblica italiana riconosce la famiglia come società naturale fondata sulmatrimonio, e afferma anche che è di dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
La salute: l'articolo 32 afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività. Afferma inoltre che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che la legge "non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
L'arte e la cultura: l'articolo 33 afferma che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La scuola: l'articolo 34 afferma che la scuola è aperta a tutti; quella statale è gratuita; libera e senza oneri per lo Stato quella privata(articolo 33, commi 3 e 4).
Rapporti economici [modifica]
dall'articolo 35 al 47
L'organizzazione del lavoro: gli articoli dal 35 al 47 affermano che la Repubblica tutela il lavoro e la libertà di emigrazione (articolo 35), il diritto al giusto salario (articolo 36, comma 1), la durata massima della giornata lavorativa (articolo 36, comma 2), il diritto/dovere al riposo settimanale (articolo 36, comma 3), il lavoro femminile e minorile (articolo 37), i lavoratori invalidi, malati, anziani o disoccupati (articolo 38), la libertà di organizzazione sindacale (articolo 39), il diritto di sciopero (articolo 40), la libertà di iniziativa economica (articolo 41), la proprietà (articolo 42), la possibilità ed i limiti all'espropriazione (art 43), la proprietà terriera (articolo 44), lecooperative e l'artigianato (articolo 45), la collaborazione tra i lavoratori (articolo 46) ed il risparmio (articolo 47).
Rapporti politici [modifica]
dall'articolo 48 al 54
Le elezioni: l'articolo 48 afferma che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età; afferma anche che il voto è personale ed eguale, libero e segreto, e che il suo esercizio è dovere civico.
I partiti: l'articolo 49 afferma il principio della libertà di associarsi in partiti e del pluripartitismo politico.
Le tasse: l'articolo 53 afferma il dovere di tutti i cittadini di concorrere alle spese pubbliche pagando tasse e imposte (comma 1) ed il principio di progressività della tassazione (comma 2).
I doveri: l'articolo 52 afferma il dovere di difendere la patria, mentre l'articolo 54 afferma il dovere di essere fedeli alla Repubblica, alla Costituzione ed alle leggi.
Parte seconda: Ordinamento della Repubblica [modifica]
Il Parlamento [modifica]
dall'articolo 55 al 82
Il primo titolo riguarda il potere legislativo ed è suddiviso in due sezioni:
Le Camere [modifica]
"Il Parlamento della Repubblica Italiana si compone di due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica" (articolo 55, comma 1); "Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere solo nei casi stabiliti dalla Costituzione" (articolo 55, comma 2).
I successivi articoli la Costituzione stabiliscono testualmente che:
"La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età" (articolo 56)".
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di 315, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno" (articolo 57). Inoltre "la ripartizione dei seggi tra regioni, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni" (articolo 57).
"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno" (articolo 58). Questo perché i costituenti vollero dare al Senato quel ruolo di "Camera di riflessione" che deliberi sulle leggi già approvate dalla Camera dei deputati, l'"Assemblea nazionale" italiana. Inoltre, nel Senato siedono anche i senatori a vita, cittadini che, pur non essendo eletti, appartengono alla Camera alta perché ex Presidenti della Repubblica (senatori di diritto) o per altissimi meriti in ambito sociale, scientifico, artistico o letterario. Tali cittadini sono nominati senatori dal Presidente della Repubblica in carica, e non possono essere più di cinque, sebbene esista l'interpretazione dell'articolo 59 per cui il numero di cinque valga per ogni Presidente della Repubblica; prevale però la prima interpretazione per cui deve ridursi al minimo il numero di cittadini non eletti appartenenti al Senato, in considerazione del ruolo di rappresentanza delle Camere
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per una durata di 5 anni. La durata del mandato di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra" (articolo 60). Il periodo in cui le Camere restano in carica è chiamato legislatura, e può anche durare meno dei cinque anni previsti, su decisione del Presidente della Repubblica. Al termine della legislatura, lo stesso Capo dello Stato indice le elezioni, che hanno luogo entro sessanta giorni, e fissa la data della prima riunione delle Camere; nel periodo tra la scadenza della legislatura e la formazione delle nuove Camere, la prorogatio, sono prorogati i poteri delle Camere precedenti, che però sono assai ridotti, essendo ormai scaduta la funzione rappresentativa del popolo. Si noti che laprorogatio scatta implicitamente ed automaticamente il giorno dopo lo scioglimento delle Camere, mentre la proroga deve essere esplicitamente deliberata dalle Camere stesse.
Le Camere, che si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre (unico rimando nella Costituzione repubblicana alle antiche "Sessioni" del Regno, in periodo statutario), possono riunirsi in via straordinaria.
L'articolo 64 della Carta descrive invece l'ordinario svolgimento dei lavori parlamentari, prevedendo un particolare atto, un "Regolamento parlamentare", uno per ciascuna Camera, e che è adottato a maggioranza assoluta, con quindi più "difficoltà" di una legge ordinaria. Essa, infatti, è adottata a maggioranza semplice (lil 50%+1 dei presenti). Le sedute sono pubbliche, e possono essere seguite dai cittadini recandosi direttamente nelle sedi parlamentari in Roma (Montecitorio per la Camera, Palazzo Madama per il Senato), dallaweb tv messa on line direttamente dalle Camere, tramite altri mezzi messi a disposizione da privati, o leggendo i resoconti parlamentari pubblicati dalle Camere. Il secondo comma dell'articolo 64 prevede che le Camere o il Parlamento in seduta comune possano deliberare di riunirsi in riunione segreta, ma, in periodo repubblicano, ciò non è mai avvenuto (per risalire ad un precedente, bisogna tornare alle sedute della Camera dei deputati del 3 maggio 1866 e del 21 giugno 1917).
Problemi di interpretazione ha invece dato il terzo comma dell'articolo 64, che recita: "Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale", ad esempio nel citato caso dei Regolamenti. La prima parte prevede il "quorum", il numero legale, alla sola presenza del quale l'Assemblea può dire di svolgere una funzione rappresentativa; la seconda invece specifica le modalità di determinazione della maggioranza, il numero minimo di voti che una proposta deve avere per essere approvata: il Regolamento della Camera intende per "presenti" i deputati che hanno votato "sì" o "no" ad una proposta messa ai voti, mentre il Regolamento del Senato definisce "presenti" tutti i senatori che prendono parte alla votazione, includendo quindi anche gli astenuti: alla Camera, quindi, il deputato che intende astenersi deve prendere parte alla votazione e dichiarare di astenersi, mentre al Senato il senatore che veramente vuole astenersi deve uscire dall'Aula, o comunque non prendere parte alla votazione, nemmeno dichiarando di astenersi, perché in tal caso innalzerebbe la maggioranza, schierandosi così con i senatori che vogliono bocciare la proposta. Infine, l'ultimo comma di questo articolo dà diritto ai membri del Governo, anche non membri del Parlamento, non solo di assistere alle sedute (diritto che gli spetta in quanto semplice cittadino), ma anche di poter parlare nelle Camere a nome dell'Esecutivo.
L'articolo 65 delega una legge a determinare i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con l'ufficio di membro del Parlamento (è questo un esempio scolastico di riserva di legge), ma specifica direttamente in Costituzione che nessuno può essere contemporaneamente deputato o senatore.
Dal principio di "autodichia" derivante dalla divisione dei poteri deriva il diritto che spetta alle Camere stesse di giudicare i titoli di ammissibilità dei loro membri. Tale giudizio è discusso da una Giunta ed eventualmente discusso dall'Assemblea plenaria.
"Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato" (articolo 67). Ciò significa che i parlamentari non sono vincolati al partito sotto il cui simbolo sono stati eletti, e paradossalmente possono passare da un estremo all'altro dell'Aula parlamentare: questo perché i cittadini non votano i partiti, ma i cittadini candidati a diventare parlamentari.
L'articolo 68 della Costituzione è invece uno dei più discussi, negli ultimi anni. Esso prevede l'insindacabilità e l'immunità parlamentare: in primo luogo, essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, proprio per quel principio di rappresentanza della volontà popolare ad essi rimessa. I successivi due commi sanciscono poi che se l'Autorità giudiziaria, nelle modalità previste dalla legge di procedura penale, intende procedere ad atti coercitivi nei confronti dei membri del Parlamento, tale richiesta debba essere approvata dalla Camera cui il parlamentare appartiene. Questo perché in passato era capitato in altri Paesi e in altre epoche - il caso più famoso è quello della Prima rivoluzione inglese - che membri del Parlamento fossero arrestati solo perché non amati dai giudici. I precedenti in cui l'autorizzazione fu concessa sono pochissimi, l'ultimo dei quali si è verificato nella seduta della Camera del 20 luglio 2011 per l'arresto del deputato Alfonso Papa.
L'ultimo articolo della sezione, il 69, prevede l'indennità parlamentare, che non è un semplice "stipendio", come l'ufficio di parlamentare non è un semplice "mestiere": l'indennità è concessa per mettere in atto il diritto di tutti i cittadini a svolgere il mandato parlamentare, perché se l'indennità non esistesse solo chi gode già di un reddito sufficiente potrebbe svolgerlo, mentre chi ha invece bisogno di lavorare per avere uno stipendio non può, se non anche per motivi fisici, svolgere il mandato parlamentare (a titolo esemplificativo, questi soggetti dovrebbero andare a lavorare anziché recarsi alla seduta della Camera).
La Formazione delle Leggi [modifica]
dall'articolo 70 al 82
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il Presidente della Repubblica [modifica]
dall'articolo 83 al 91
Il secondo titolo riguarda le modalità di elezione, i poteri e le responsabilità del capo dello Stato, garante dell'equilibrio dei poteri.
Il Governo [modifica]
dall'articolo 92 al 100
Il terzo titolo riguarda il potere esecutivo ed è suddiviso in tre sezioni:
Il Consiglio dei ministri [modifica]
dall'articolo 92 al 96
La Pubblica Amministrazione [modifica]
dall'articolo 97 al 98
Gli Organi Ausiliari [modifica]
dall'articolo 99 al 100
La Magistratura [modifica]
dall'articolo 101 al 113
Il quarto titolo riguarda il potere giudiziario ed è suddiviso in due sezioni:
Ordinamento giurisdizionale [modifica]
dall'articolo 101 al 110
Norme sulla giurisdizione [modifica]
dall'articolo 111 al 113
Le Regioni, le Province,[14] i Comuni [modifica]
dall'articolo 114 al 133
Il quinto titolo riguarda le norme relative ai governi locali
Garanzie Costituzionali [modifica]
dall'articolo 134 al 139
Il sesto titolo riguarda le garanzie poste per preservare la stessa costituzione ed è suddiviso in due sezioni
La Corte Costituzionale [modifica]
dall'articolo 134 al 137
Revisione della costituzione e leggi costituzionali [modifica]
dall'articolo 138 al 139
Revisioni e Legislazione costituzionale [modifica]
Secondo la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione per l'adozione delle leggi di revisione o riforma della Costituzione e per le altre leggi costituzionali sono necessarie due deliberazioni di entrambe le camere ad un intervallo non minore di tre mesi ed a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di queste nella seconda votazione.
Le modifiche al testo della costituzione non devono comunque compromettere lo spirito repubblicano e gli ideali sui quali essa si fonda. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (articolo 139).
La dottrina prevalente ritiene che i principi fondamentali (articolo dall'1 al 12) siano una base irrinunciabile per lo spirito repubblicano su cui la Costituzione si fonda. Per questo motivo non possono essere modificati.
Nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata con una maggioranza inferiore dei due terzi dei componenti in una o in entrambe le camere, se entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali la legge è sottoposta a referendum e non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Il testo originario della Costituzione, nel corso della storia, ha subito alcune revisioni, o emendamenti.
Le leggi di revisione costituzionale sono le seguenti:
- Legge costituzionale n. 2 del 9 febbraio 1963, modificante gli articoli 56, 57, e 60 della Costituzione;
- Legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963, modificante gli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regioneMolise;
- Legge costituzionale n. 2 del 22 novembre 1967, modificante l'articolo 135 della Costituzione e le disposizioni sulla Corte costituzionale;
- Legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989, modificante gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, così come le disposizioni della legge costituzionale n° 1 dell'11 marzo 1953 e le norme in materia di procedura per i crimini considerati dall'articolo 96 della Costituzione;
- Legge costituzionale n. 1 del 4 novembre 1991, modificante l'articolo 88, secondo capoverso della Costituzione;
- Legge costituzionale n. 1 del 6 marzo 1992, revisione dell'articolo 79 della Costituzione concernente l'applicazione dell'amnistia e la riduzione delle pene;
- Legge costituzionale nº 3 del 29 ottobre 1993, modificante l'articolo 68 della Costituzione;
- L.cost. 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni
- L.cost. 23 novembre 1999, n. 2 - Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione
- L.cost. 17 gennaio 2000, n. 1 - Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- L.cost. 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero
- L.cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
- L.cost. 23 ottobre 2002, n. 1 - Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione
- L.cost. 30 maggio 2003, n. 1, Modifica dell'Art. 51 della Costituzione.
- Legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 di modifica dell'art.27: sopprime le parole: se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra
- Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale (con modifiche agli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.)
Per ciò che concerne le altre leggi costituzionali, un primo insieme riguarda l'approvazione o la modifica degli statuti delle Regioni a statuto speciale, di cui alcuni sono stati approvati nel febbraio 1948 dalla Costituente. Si tratta delle leggi seguenti:
- L.cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana emanato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, Approvazione dello Statuto della Regione siciliana;
- L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna;
- L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
- L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- L.cost. 10 novembre 1971, n. 1, Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
- L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia;
- L.cost. 9 maggio 1986, n. 1, Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali;
- L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige;
- L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Un ultimo insieme riguarda le leggi che introducono delle norme di natura costituzionale, e deroghe a quelle previste dalla costituzione. Tra queste sono incluse le leggi costituzionali del 22 novembre 1967 (n°2) la legge costituzionale del 16 gennaio 1989 (n° 1). Inoltre sono incluse le seguenti leggi:
- Legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948, regola le attività della corte costituzionale e garantisce l'indipendenza della stessa;
- Legge costituzionale n. 1 del 11 maggio 1953, regole complementari legate alla corte costituzionale;
- Legge costituzionale n. 1 del 18 marzo 1958, modifica del termine ultimo per l'applicazione della disposizione transitoria XI della costituzione;
- Legge costituzionale n. 1 del 9 marzo 1961, assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico;
- Legge costituzionale n. 1 del 21 giugno 1967, estradizione per crimini di guerra;
- Legge costituzionale n. 2 del 3 aprile 1989, progetto di referendum orientativo per confermare il mandato al parlamento europeo che ebbe luogo nel 1989;
- Legge costituzionale n. 1 del 6 agosto 1993, funzionamento della commissione parlamentare per le riforme istituzionali e per le regole di riforma costituzionali;
- Legge costituzionale n. 1 del 24 gennaio 1997, istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum del 7 ottobre 2001 [modifica]
Per approfondire, vedi Referendum costituzionale del 2001. |
Il Parlamento italiano, quasi alla conclusione della XIII Legislatura, ha approvato una rilevante modifica della Costituzione modificando 9 articoli della stessa, tutti contenuti all'interno del Titolo V della Seconda parte, relativo all'ordinamento territoriale italiano. La legge di revisione punta a creare le basi e le condizioni essenziali per una futura trasformazione dell'Italia in una Repubblica federale, in prima istanza rovesciando l'ordine di preminenza nella formazione delle leggi disposto dall'articolo 117: se prima venivano elencate le materie in cui le Regioni avevano potere di legiferare (in via concorrenziale) ed era lasciata allo Stato la competenza su tutto il resto, ora vengono elencate le materie di competenza esclusiva dello Stato, nonché alcune materie di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre viene lasciata alle Regioni la competenza generale o "residuale" (cosiddetto federalismo legislativo).
Altri effetti della riforma sono:
- L'ordinamento policentrico della Repubblica italiana (adesso costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato)
- La "costituzionalizzazione" di Roma capitale della Repubblica
- La possibilità di concedere alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta (e previa intesa con lo Stato) forme e condizioni particolari di autonomia (cosiddetto federalismo differenziato, di natura pattizia)
- L'attribuzione ai Comuni della preminenza nell'azione amministrativa (inserimento in Costituzione dei principi del federalismo amministrativo)
- L'introduzione dei principi di sussidiarietà verticale tra i vari livelli di governo della Repubblica e di sussidiarietà orizzontale tra gli enti pubblici e i cittadini
- L'inserimento dei principi del federalismo fiscale e la previsione di un fondo perequativo per le aree svantaggiate del Paese (eliminando qualsiasi riferimento specifico al Mezzogiorno e alle Isole)
- L'introduzione del potere di supplenza dello Stato qualora una Regione o un ente locale non svolga le funzioni proprie o attribuite
- La previsione dell'inserimento negli Statuti regionali del Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali
- La soppressione del controllo preventivo statale sulla legislazione regionale
- La possibilità, nelle more dell'istituzione del Senato federale (evento che completerà l'evoluzione in senso federale del Paese), di integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti delle Regioni e degli enti locali
Questa riforma, realizzata dall'Ulivo sulla base di un testo approvato da maggioranza e opposizione nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole D'Alema, non è stata appoggiata dal quorum dei 2/3 del Parlamento: ciò ha permesso l'indizione di un referendum per chiederne all'elettorato l'approvazione o la bocciatura. Attraverso il voto popolare del referendum, svoltosi il 7 ottobre 2001, il 64,20% dei votanti (34,10% di affluenza) ha espresso la volontà di confermare la riforma, entrata poi in vigore l'8 novembre 2001.
Il progetto di riforma costituzionale del 2005 rigettato dal referendum del 25/26 giugno 2006 [modifica]
Per approfondire, vedi Devoluzione e Referendum costituzionale del 2006. |
Il Parlamento italiano aveva approvato, sulla base di quattro saggi elaborati nella località di Lorenzago da esponenti di spicco della maggioranza di governo, una rilevante modifica delle disposizioni dell'attuale Costituzione (una cinquantina di articoli furono modificati da tale legge). Qualora tale riforma fosse entrata in vigore, si sarebbe prospettata la nascita di una Repubblica federale con un esecutivo nettamente più forte. Tra le principali disposizioni di tale (fallita) riforma costituzionale si possono citare in modo non esaustivo le seguenti:
- Sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, adottando la versione del sistema parlamentare detta premierato, con unPrimo ministro che verrebbe designato direttamente dagli elettori. I poteri del primo ministro vengono rafforzati, in quanto su sua richiesta il Presidente della repubblica deve sciogliere la Camera dei deputati, a meno che la maggioranza espressa dalle elezioni non indichi un sostituto.
- Voto di fiducia e sfiducia al Governo espresso dalla sola Camera dei deputati.
- La sfiducia al governo comporta anche lo scioglimento della camera, a meno che i deputati che hanno votato la fiducia esprimano un nuovo primo ministro (non è possibile che il nuovo governo sia sostenuto da una maggioranza diversa dal precedente).
- Riduzione delle funzioni del Presidente della Repubblica: deve nominare Primo Ministro chi risulti candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la (peraltro formale) libertà di scelta contemplata dall'articolo 92 della costituzione; può sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, se la Camera dei deputati ha approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne abbia espresso uno nuovo, oppure se il voto di sfiducia sia stato respinto col voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. L'età minima per essere eletto alla carica di Presidente scende da 50 a 40 anni.
- Trasformazione del Senato in Senato federale della Repubblica teso a rappresentare gli interessi del territorio e delle comunità locali. I senatori saranno eletti fra i residenti sul territorio regionale e già rappresentanti del popolo in enti territoriali.
- Istituzione di un sistema monocamerale per il voto delle leggi: in funzione delle materie, sia il Senato federale, sia la Camera, possono approvare una legge, senza che sia necessario (salvo eccezioni) un completo iter tra le due camere.
- Numero ridotto di parlamentari (500 deputati + 18 deputati per gli italiani all'estero + fino a 3 eventuali deputati a vita; 252 senatori federali).
- Ruolo più specifico all'opposizione (alla Camera) e alle minoranze (al Senato federale).
- Alcune competenze, assegnate dalla riforma del 2001 alla legislazione concorrente (in cui la facoltà legislativa spetta alle regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale) tornano di esclusiva competenza statale. Esse sono:
- la sicurezza del lavoro
- le norme generali sulla tutela della salute
- le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza
- l'ordinamento della comunicazione (rimangono ambito della legislazione concorrente la "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale" e la "promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche")
- l'ordinamento delle professioni intellettuali
- l'ordinamento sportivo nazionale (rimane alla legislazione concorrente l'ordinamento sportivo regionale)
- la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia (alla legislazione concorrente rimane la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di rilevanza non nazionale).
- Passano alla competenza esclusiva delle regioni alcune materie prima incluse nella legislazione concorrente:
- assistenza e organizzazione sanitaria;
- organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- polizia amministrativa regionale (la polizia amministrativa locale già rientrava nelle competenze esclusive regionali);
- Reintroduzione dell'interesse nazionale come limite della legislazione regionale.
- Protezione costituzionale delle Autorità indipendenti.
- Modifica della composizione della Corte costituzionale con aumento dei membri di nomina parlamentare.
- I "membri laici" del Consiglio Superiore della Magistratura non sono più scelti dal Parlamento in seduta comune, ma per metà da ciascuna camera, sempre tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione.
- Modifica delle possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale, con attribuzione della possibilità di ricorso anche alle Province, alleCittà Metropolitane e ai Comuni.
- Possibilità di referendum consultivo su tutte le riforme della costituzione e sulle leggi costituzionali, anche approvate in seconda lettura a maggioranza dei due terzi.
Tale riforma, realizzata dalla Casa delle Libertà, ha suscitato vivaci discussioni, sia nel mondo politico, sia nella società civile, dando vita ad un dibattito acceso, soprattutto in funzione del referendum confermativo di tale riforma.
La legge era stata approvata a maggioranza assoluta e, successivamente, è stato richiesto un referendum confermativo da tutti e tre i diversi soggetti abilitati a farlo (almeno un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori, cinque consigli regionali) per chiedere all'elettorato la conferma o il rigetto di tale riforma. Attraverso il voto popolare del referendum, svoltosi il 25-26 giugno 2006, il 61,70% dei votanti (53,70% di affluenza) ha espresso la volontà di impedire l'entrata in vigore della riforma, votando no.
L'analisi del voto ha evidenziato come in Italia il sì abbia prevalso solo tra gli elettori di Lombardia e Veneto, mentre i voti all'estero hanno visto il prevalere del sì in tutte le circoscrizioni, eccetto che tra gli Italiani residenti in Europa.
Note [modifica]
- ^ Testo del discorso.
- ^ Presidenza della Repubblica. www.quirinale.it. URL consultato in data 19 ottobre 2011.
- ^ Dal 2% al 7% con la legge del 22 gennaio 1882, n. 999, quindi 23% della popolazione e prima introduzione del suffragio universale maschile con la legge del 30 giugno 1912n. 666, e, infine, ai maggiori di 21 anni o chi avesse adempiuto al servizio militare, alla fine della prima guerra mondiale, con la legge 16 dicembre 1918, n. 1985.
- ^ Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 - Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del governo e facoltà del governo di emanare norme giuridiche, emanato dal governo Bonomi (2°).
- ^ D.L.L. 2 febbraio 1945, n. 23 - Estensione alle donne del diritto di voto, emanato dal governo Bonomi (3°).
- ^ D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98 - Integrazioni e modifiche al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 relativo all'Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche, emanato dal governo De Gasperi (1°).
- ^ Con l'esclusione della provincia di Bolzano e della circoscrizione elettorale Trieste-Venezia Giulia-Zara, facendo venire meno 17 deputati dei 573 previsti.
- ^ Il Referendum Istituzionale Monarchia-Repubblica del 2 giugno 1946. Unione Monarchica Italiana. URL consultato in data 2 novembre 2007.
- ^ Intervista televisiva – Video de La Storia siamo noi
- ^ Ordine del giorno Perassi.
- ^ Corte Costituzionale, Sentenza n. 203/1989.
- ^ Istituzione Del Patrocinio A Spese Dello Stato Per I Non Abbienti
- ^ per consultare uno studio semplice vedihttp://doc.sspal.it/bitstream/10120/1254/1/10_Buscema_lezione_sistema_responsabilita.pdf
- ^ La grafia antiquata provincie è utilizzata nel testo originario della Costituzione
Bibliografia [modifica]
- Giangiulio Ambrosini. La Costituzione spiegata a mia figlia. Einaudi Scuola, Torino, 2004. ISBN 978-88-286-0897-4.
- Ernesto Bettinelli. La Costituzione della Repubblica Italiana – Un classico giuridico. Rizzoli, collana BUR – Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2006. ISBN 978-88-17-00962-1.
- Roberto Bin. Capire la Costituzione. Editori Laterza, Bari, 2002. ISBN 978-88-420-6636-1.
- Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Giappichelli Editore, Torino, 2007 (ottava edizione). ISBN 978-88-348-7650-3.
- Carlo Casonato, (a cura di), Lezioni sui princìpi fondamentali della Costituzione, Giappichelli Editore, Torino, 2010. ISBN 978-88-348-9761-4
- Valerio Onida. La Costituzione. il Mulino, Bologna, 2004. ISBN 978-88-15-11802-8.
- Roberto Ruffilli, Quel primo compromesso. I contrasti e le mediazioni all'origine della Repubblica, ne Il Mulino, 1, gennaio-febbraio 1988, pp. 99–112.
- Giovanni Sartori. Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti. Il Mulino, Bologna, 2004. ISBN 978-88-15-09636-4.
- Michele Ainis, Piccolo Codice Costituzionale, VII edizione, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2011. ISBN 978-88-7916-480-1
Voci correlate [modifica]
- Nascita della Repubblica Italiana
- Elezioni politiche italiane del 1946
- Assemblea Costituente della Repubblica Italiana
- Organi costituzionali
- Organi di rilievo costituzionale
- Legge costituzionale
- Limiti di revisione costituzionale
- Statuto albertino
- Costituzione della Repubblica Romana
- Corte costituzionale
- Italia
- Doveri inderogabili
Altri progetti [modifica]
- Wikisource contiene il testo originale della Costituzione della Repubblica Italiana
- Wikisource contiene il testo completo della Costituzione in vigore
- Wikiquote contiene citazioni sulla Costituzione della Repubblica Italiana
- Articolo su Wikinotizie: Italia: riforma costituzionale delle Camere, riduzione dei parlamentari e istituzione del Senato federale 5 ottobre 2007
Collegamenti esterni [modifica]
- Costituzione della Repubblica Italiana. Testo ufficiale
- Costituzione della Repubblica Italiana. Corte costituzionale della Repubblica Italiana
- Costituzione della Repubblica Italiana. Presidenza della Repubblica
- Costituzione della Repubblica Italiana. Senato della Repubblica
- Costituzione della Repubblica Italiana. Camera dei deputati
- Costituzione della Repubblica Italiana. Governo della Repubblica Italiana
Altro [modifica]
- Gli scrittori e la Costituzione, sul portale RAI Letteratura
- Filmato della firma della Costituzione, dall'archivio Luce Cinecittà
- Piattaforma didattica sulla Costituzione italiana. Parlamento Italiano. URL consultato in data 18 maggio 2008.
- Progetto WIki Costituzione. URL consultato in data 18 maggio 2008.
- Scheda di Tommaso Perassi
- Forum di Quaderni costituzionali
- Audiolettura MP3 della Costituzione
Nessun commento:
Posta un commento